Dispersione ceneri
DISPERSIONE CENERI IN NATURA
Il Consiglio comunale di Torino con la delibera del 16 aprile 2008 n. ord. 53 ha modificato il regolamento comunale del servizio mortuario e dei cimiteri, in conformità a quanto previsto dalla legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”. La dispersione in natura a Torino è possibile dal 1° luglio 2008, data in cui è entrata in vigore la delibera comunale.
Dispersione in area cimiteriale
La dispersione in natura in area cimiteriale a Torino è attuabile in un’area apposita al cimitero Monumentale, il “Luogo del ricordo”, nei pressi dell’ingresso del Tempio Crematorio di corso Novara 147/b. È un’area verde con tre “giardini rocciosi” di pietre di Luserna ognuno dei quali ha una fontana al centro. Le ceneri sono sparse quindi sulle pietre e la cascata di acqua ne permette la dispersione nel terreno sottostante. Il “Luogo del ricordo” è interamente gestito dai Servizi Cimiteriali della Città di Torino. Gli aspetti operativi e cerimoniali della dispersione nell’area cimiteriale sono curati dalla Società per la Cremazione di Torino.
Dispersione in area extra cimiteriale
Attualmente la dispersione in area esterna al cimitero è possibile solo nel caso in cui le ceneri siano destinate in un comune diverso da Torino, in quanto devono ancora essere individuate le zone all’interno dell’area cittadina dove sarà possibile effettuarla. Per dispersione in area extra cimiteriale si intende la dispersione delle ceneri del proprio caro sui prati, nei fiumi, nei laghi, in montagna, al di fuori del perimetro del cimitero. È consentita secondo quanto previsto dalla legge n. 130/2001, ripreso poi dalla legge regionale n. 20. È possibile disperdere le ceneri in montagna ma a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in mare, in aree naturali ma ad almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi. Per quanto riguarda i laghi, i fiumi, il mare e tutti gli altri corsi d’acqua inoltre la dispersione è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. Anche la dispersione in aree private è consentita, ovviamente previo consenso del proprietario. La legge vieta però tassativamente che il proprietario percepisca alcun compenso per aver concesso la propria approvazione. Resta invece vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8 del Nuovo Codice della Strada. In tutti i casi di dispersioni delle ceneri in area esterna al cimitero il coniuge o l’avente titolo ha l’obbligo di comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità con le quali intende effettuarla.
La SOCREM attesta le volontà dei Soci depositate presso l’Associazione.
La modulistica relativa alla dichiarazione di dispersione in natura è nella sezione Servizi riservati ai Soci