Disposizioni anticipate di trattamento e Banca dati

Le  modalità con cui  le DAT sono conservate e possono essere reperite


di Alice Merletti

Ricordiamolo: il 22 dicembre 2017 è stato approvata dal Parlamento la normativa che ha  specificato, tra le altre, anche le modalità con cui ogni persona può esprimere la volontà su come gestire il proprio “fine vita” nell’ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della sua capacità di intendere e di volere.  Il provvedimento è entrato in vigore il 3 novembre 2018 prevedendo, tuttavia, un successivo Regolamento attuativo per disciplinare e approntare gli strumenti operativi in grado di consentire la raccolta di tale dichiarazioni. Dopo un anno dall’entrata in vigore della legge, il decreto 10 dicembre 2019, n.168 ha specificato quali siano questi strumenti, istituendo altresì la Banca Dati Nazionale (per la verità già prevista dalla legge di bilancio 2018) presso il Ministero della salute per la registrazione delle copie delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario.

Si è messa mano così alla costruzione di un gigantesco archivio delle DAT che vengono acquisite  indipendentemente da come sono state redatte e a cui può liberamente attingere, quando lo ritenga utile, l’intero mondo giuridico e medico.

Sul punto, è bene ricordare che la redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito.
  • consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni lo abbiano previsto.

Ebbene, con la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 418 e 419) prima e il regolamento del 10 dicembre 2019 poi – a fini attuativi della disciplina sopra ricordata – è stato previsto che tutte le DAT confluiscano presso il Ministero della salute, in un apposito Registro che dovrebbe consentire l’interoperabilità tra la Banca dati nazionale, la Rete unitaria del notariato e le altre banche dati regionali previste dalla legge in esame.
Pure, benché il Regolamento sia stato approvato nel 2019 solo a partire dalla primavera del 2020 la Banca Dati ha avuto una prima attivazione.
Ad oggi, alimentano la Banca Dati nazionale, trasmettendo le DAT, le modifiche delle stesse DAT e le eventuali revoche, ricevute dai cittadini:

– gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
– i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;
– i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

Nonostante ci siano voluti più di due anni dall’approvazione della prima norma, la Banca Dati del Ministero è ad oggi dunque attiva e ha il compito di garantire la tutela della conoscibilità delle DAT.